Spamming: una nuova minaccia per la privacy

lunedì, 08 febbraio 2010
Cosa è lo spamming?
Lo spamming consiste nell'utilizzo di un dato personale (indirizzo mail, numero di cellulare, ect.) senza la necessaria autorizzazione dell'interessato, sopratutto per mezzo di strumenti elettronici.
Catene di Sant'Antonio, frequenti email e sms/mms di pubblicità, sono solo alcuni dei mezzi con cui questa pratica lesiva del diritto alla riservatezza, si esplica.
Come tutelarsi dallo spamming?
L'art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ammette l'uso di sistemi automatizzati per l'invio di materiale pubblicitario solo con il consenso dell'interessato.
Come precisato dal Garante dei dati personali in un parere generale del 29 maggio 2003, il consenso dell'interessato deve rivestire la forma scritta e deve essere manifestato liberamente ed in maniera esplicita.
Se anche tu sei vittima di uno spamming ripetuto, puoi ottenere un risarcimento danni dal mittente.
Infatti, l'art. 15 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c."
Al secondo comma, la stessa norma riconosce, inoltre, la risarcibilità del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza ha affermato che il danno non patrimoniale va individuato "negli inconvenienti creati dalle perdite di tempo, nella tensione derivante dalle interferenze nella sfera privata, dalle interruzioni delle proprie abitudini e dall'alterazione della serenità necessari per svolgere l'attività lavorativa. Si tratta di un danno che trova tutela nell'art. 2 Cost.", in una parola, nel dispendio di tempo e di energie.
In un caso specifico, il giudice è arrivato a risarcire ben 1000 euro a messaggio a titolo di danno non patrimoniale (Tribunale di Latina - Sez. distaccata di Terracina - del 19 giugno 2006).
Lo spamming consiste nell'utilizzo di un dato personale (indirizzo mail, numero di cellulare, ect.) senza la necessaria autorizzazione dell'interessato, sopratutto per mezzo di strumenti elettronici.
Catene di Sant'Antonio, frequenti email e sms/mms di pubblicità, sono solo alcuni dei mezzi con cui questa pratica lesiva del diritto alla riservatezza, si esplica.
Come tutelarsi dallo spamming?
L'art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ammette l'uso di sistemi automatizzati per l'invio di materiale pubblicitario solo con il consenso dell'interessato.
Come precisato dal Garante dei dati personali in un parere generale del 29 maggio 2003, il consenso dell'interessato deve rivestire la forma scritta e deve essere manifestato liberamente ed in maniera esplicita.
Se anche tu sei vittima di uno spamming ripetuto, puoi ottenere un risarcimento danni dal mittente.
Infatti, l'art. 15 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c."
Al secondo comma, la stessa norma riconosce, inoltre, la risarcibilità del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza ha affermato che il danno non patrimoniale va individuato "negli inconvenienti creati dalle perdite di tempo, nella tensione derivante dalle interferenze nella sfera privata, dalle interruzioni delle proprie abitudini e dall'alterazione della serenità necessari per svolgere l'attività lavorativa. Si tratta di un danno che trova tutela nell'art. 2 Cost.", in una parola, nel dispendio di tempo e di energie.
In un caso specifico, il giudice è arrivato a risarcire ben 1000 euro a messaggio a titolo di danno non patrimoniale (Tribunale di Latina - Sez. distaccata di Terracina - del 19 giugno 2006).




